Intelligenza artificiale e responsabilità 231: nuovi reati-presupposto per gli enti
Con l’ingresso di fattispecie legate all’IA nel catalogo 231, imprese ed enti devono aggiornare risk assessment, governance e modelli organizzativi. Non basta un richiamo generico alla compliance tecnologica.
L’adeguamento dell’ordinamento italiano al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) ha aperto un capitolo nuovo anche sul fronte della responsabilità degli enti. La legge 23 settembre 2025, n. 132 ha conferito la delega; lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri nell’agosto 2026, poi confluito nelle misure pubblicate in Gazzetta Ufficiale, introduce fattispecie penali legate all’intelligenza artificiale e ne prevede l’inserimento tra i reati-presupposto del d.lgs. 231/2001. Due sono i nuclei che, nella pratica, interessano subito imprese e organismi di vigilanza. Da un lato, l’art. 437-bis c.p. colpisce l’omessa adozione delle misure di sicurezza nei sistemi di IA ad alto rischio e l’alterazione illecita di tali sistemi, quando ne derivi un pericolo concreto per beni di primario rilievo. Dall’altro, l’art. 612-quater c.p. sanziona la diffusione illecita di contenuti generati o manipolati con sistemi di IA (i cosiddetti deepfake). Entrambe le ipotesi trovano spazio nel catalogo 231 tramite la nuova previsione dell’art. 25-vicies. La differenza strutturale tra le due fattispecie non è scolastica. L’art. 437-bis c.p. è costruito, nelle ipotesi rilevanti, sul pe…