Cybercrime e privacy: responsabilità penale nell’era digitale
Accesso abusivo, detenzione di codici, data breach e trattamento illecito di dati: il confine tra violazione privacy e reato, e cosa deve fare chi gestisce sistemi informativi.
Quando si parla di cybercrime, si tende a immaginare attacchi esterni, ransomware, hacker in hoodies. Nella realtà dei fascicoli che arrivano in studio, lo scenario è spesso più prosaico e più ambiguo: un dipendente che scarica elenchi clienti prima di dimettersi, un amministratore di sistema che conserva password oltre il mandato, un fornitore IT che accede a banche dati senza base contrattuale chiara, un data breach gestito male che finisce sotto la lente di autorità e, talvolta, della procura. Il codice penale italiano offre da tempo un arsenale specifico: accesso abusivo a sistema informatico (art. 615-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso (art. 615-quater), danneggiamento di informazioni, dati e programmi (art. 635-bis e ss.), frode informatica (art. 640-ter). A queste fattispecie si affiancano le ipotesi legate al trattamento illecito di dati personali e, in presenza di interessi economici dell’ente, i riflessi sul catalogo 231. Il punto giuridicamente più delicato è spesso il “diritto” di accesso. Non basta che una persona abbia avuto, in passato, le credenziali. Occorre verificare se, al momento del fatto, l’accesso era ancora autorizzato, entro q…